Si parla di vincolo TFR con cessione del quinto in corso per indicare l’impossibilità, a determinate condizioni, di richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto accantonato.
Prelevare il TFR se si ha in corso una cessione del quinto di stipendio o delega di pagamento, infatti, è possibile solo se l’accantonamento supera il debito residuo dei prestiti in corso in busta paga.
In alcuni casi, inoltre, è possibile prelevare il TFR stesso per estinguere una cessione del quinto in corso.
Scendiamo più nel dettaglio e scopriamo i vincoli che regolano il rapporto tra TFR e una cessione del quinto. Se vuoi saperne di più su questo prodotto di finanziamento, contattaci:
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Vincolo TFR con cessione del quinto
Con la cessione del quinto il TFR è bloccato?
Andiamo con ordine: con l’operazione di prestito tramite cessione del quinto e/o delega di pagamento si vincola il TFR accantonato sino a quel momento in azienda, oltre a quello che maturerà nei mesi successivi, a favore della finanziaria che ha erogato il finanziamento.
Si tratta fondamentalmente di un prestito garantito dal TFR stesso, quindi questo vincolo rimane in vigore fino ad estinzione del prestito in busta paga.
Il dipendente, in linea generale, non ha diritto a chiedere una liquidazione di parte del TFR proprio in virtù del suddetto vincolo.
Una cessione del quinto senza vincolo TFR, molto semplicemente, non esiste.
Posso chiedere un anticipo TFR con cessione del quinto?
I requisiti per procedere con un anticipo sul TFR, anche in assenza della cessione del quinto, sono:
- anzianità lavorativa di almeno 8 anni presso la stessa azienda;
- puoi chiedere al massimo il 70% della somma accantonata;
- puoi richiedere un anticipo una sola volta;
- l’anticipo del TFR è possibile solo per spese urgenti, che devono essere documentate (acquisto prima casa, maternità, …); non è da escludere che il datore di lavoro possa concedere al proprio dipendente anche un anticipo TFR per pagare i debiti.
Esistono però alcune condizioni che permettono di procedere con lo svincolo del TFR anche se è in corso una cessione del quinto.
Il presupposto in cui è consentito prelevare quota parte del TFR è che l’importo dello stesso sia maggiore del debito residuo in corso dei due prestiti in busta paga; logicamente si potrà richiedere solo la parte eccedente al debito residuo in corso.
Per procedere è necessaria quella che si chiama liberatoria per anticipo TFR: nel caso in cui questo sia più alto del debito, allora la parte eccedente potrà essere liquidata al dipendente.
Nel caso in cui l’azienda dovesse anticipare una parte del TFR, senza che lo stesso sia eccedente al debito in corso del dipendente, essa ne sarà responsabile nei confronti della finanziaria che ha erogato il prestito in busta paga.
Posso estinguere una cessione del quinto con il TFR?
Potresti essere interessato a sapere che esiste anche la possibilità di chiedere un anticipo TFR per estinzione cessione del quinto.
In realtà non è una soluzione semplice da attuare: il TFR è infatti legato a doppio filo alla cessione del quinto, sia perché il suo importo rappresenta un importante lasciapassare per l’ottenimento del prestito, sia perché come detto funge da garanzia del prestito stesso.
Il vincolo TFR con cessione del quinto però può essere superato se, come visto, il debito è inferiore al TFR accantonato. In questo caso servirà rivolgersi alla compagnia assicurativa e all’azienda stessa, richiedendo un’autorizzazione a procedere con lo svincolo del capitale accantonato per estinguere la cessione del quinto in corso.
Per conoscere l’ammontare del debito residuo della tua cessione del quinto ti basterà fare richiesta di conteggio estintivo e ottenere un documento ufficiale che certifichi l’importo rimanente.
Cessione del quinto TFR licenziamento
A molti dei nostri clienti interessa sapere, dopo aver sottoscritto una cessione del quinto, come funziona in caso di licenziamento.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad un licenziamento per giusta causa, se il dipendente non ha rimborsato tutto il debito residuo di cessione del quinto o delega di pagamento, la ditta dovrà riconoscere all’ente erogante tutto o parte del TFR accantonato sino a quel momento.
Questo potrà essere maggiore o minore del debito residuo:
- se maggiore, viene liquidato al dipendente l’importo residuo del TFR meno il debito dovuto
- se minore, spetta al dipendente estinguere il debito rimanente, concordando un piano di rientro con la finanziaria o riattivando la cessione del quinto in caso di nuova occupazione
Dal punto di vista della finanziaria, in caso di licenziamento del dipendente subentra anche la copertura da parte della compagnia assicurativa. Ogni cessione del quinto prevede infatti la sottoscrizione obbligatoria di una polizza rischio impiego/vita.
Ovviamente la compagnia assicurativa può a sua volta rivalersi sul dipendente, il quale a questo punto diventerà debitore dell’assicurazione.
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Buonasera sig. Badiali. Lette le sue risposte molto competenti, le chiedo cortesemente un aiuto. Mia cognata, insegnante di ruolo, aveva stipulato, senza che la famiglia ne fosse a conoscenza, contratto con Neos per cessione di 1/5 dello stipendio, nel 2005, per 10 anni. E’ morta per cause naturali a gennaio 2013 ed ora ci arriva una raccomandata (con nostro grande stupore, che ci ha portato a conoscenza della sottoscrizione in oggetto) in cui si chiede di versare la somma restante (circa 8000 euro). Noi non abbiamo il contratto originale, ma l’assicurazione non è obbligatoria? Noi siamo tenuti a pagare qualcosa? La ringrazio in anticipo.
Buongiorno Francesca.
Nella cessione del quinto l’assicurazione è obbligatoria, ma va fatta la denuncia di sinistro entro un determinato periodo di tempo. Ad ogni modo il fatto di non essere a conoscenza del finanziamento potrebbe essere un’attenuante. Vi consiglio di contattare la finanziaria e chiedere informazioni circa l’assicurazione e poi contattare loro. Se dovessero obiettare riferendosi alla mancata denuncia del sinistro vi consiglio di consultare un avvocato o un’associazione di consumatori.
Saluti.
Buongiorno, in caso di dimissioni la liquidazione viene utilizzata per estinguere la cessione del quinto. Trattandosi anche in tal caso di un’estinzione anticipata penso che dovrebbe esserci un risparmio sulla quota di interessi dovuti. Quindi bisogna pagare il residuo dell’importo finanziato più penale prevista ma comunque non si pagano gli interessi degli anni a venire. Mi può confermare? Grazie
Buonasera Anna.
La penale non esiste più. Si tratta di estinzione anticipata vera e propria, per cui nel conteggio gli interessi non vengono considerati. Inoltre si può chiedere il rimborso della polizza assicurativa per la parte di premio non maturato.
Saluti.
Buona sera!
Avrei bisogno di sapere se nel caso io dovessi cambiare lavoro avendo una cessione del quinto in corso, la liquidazione verrebbe toccata, oppure si può continuare nell’altra azienda tranquillamente? grazie.
Buonasera Luke.
Di norma, poiché il tfr è vincolato, questo dovrebbe essere versato alla finanziaria e il residuo verrebbe notificato alla nuova azienda per continuare a trattenere le rate. Quando si ha il tfr in un fondo, invece, spesso il tfr resta lì e la cessione viene spostata.
Saluti.
Buonasera
Lavoro da 7 anni per la stessa azienda ,tre anni fa ho aperto un finanziamento con cessione del quinto di 20000 euro .
Ora vorrei chiedere un anticipo del tfr come acconto per la prima casa so che può essere fatto solo se il totale maturato supera il debito … Ma non è cosi !
C’è un modo per aggirare il problema ?
Grazie
Elena
Buongiorno Elena.
Non c’è modo perché il tfr è vincolato alla cessione del quinto. Può provare solo a valutare una delega di pagamento o il rinnovo di cessione se possibile.
Saluti.
Salve ho una cessione del v con fiditalia dal 2010. Quando è stato stipulato il contratto lavoravo presso un ente locale a tempo pieno, ma successivamente mi sono trasferita e ho lavorato sempre presso una pubblica amministrazione ma con un contratto orario part-time. Contattata telefonicamente fiditalia, è stato autorizzata la diminuzione della trattenuta mensile nella misura del 50 % circa. Ora a distanza di alcuni anni mi hanno contattato una società di recupero debiti incaricata dalla fiditalia per mancato pagamento del 50% delle rate. Al momento in cui è stata disposta la diminuzione da parte di fiditalia, la stessa tramite gli operatori del call center avevano comunicato che il debito residuo veniva accodato alla scadenza del contratto (120 mesi), mentre ora mi richiedono un piano di rientro. E’ possibile???
Buongiorno Federica.
Ha qualcosa di scritto in merito a quanto accordato da fiditalia?
No Fiditalia non ha mai scritto niente, anche il ricalcolo della rata per diminuzione dello stipendio lo hanno fatto fare al mio Ente.
Buonasera Federica.
Ho capito. Il discorso è che il ricalcolo della rata viene fatto per legge, per cui penso farebbe meglio a rivolgersi ad un’associazione di consumatori che sicuramente avrà gestito situazioni similari.
Saluti.
Non ti preoccupare…anche a me è successo….la fidatissima è un incompetente non sanno neanche loro cosa fanno!