Vincolo TFR con cessione del quinto in corso

Si parla di vincolo TFR con cessione del quinto in corso per indicare l’impossibilità, a determinate condizioni, di richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto accantonato.

Prelevare il TFR se si ha in corso una cessione del quinto di stipendio o delega di pagamento, infatti, è possibile solo se l’accantonamento supera il debito residuo dei prestiti in corso in busta paga.

In alcuni casi, inoltre, è possibile prelevare il TFR stesso per estinguere una cessione del quinto in corso.

Scendiamo più nel dettaglio e scopriamo i vincoli che regolano il rapporto tra TFR e una cessione del quinto. Se vuoi saperne di più su questo prodotto di finanziamento, contattaci:

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Vincolo TFR con cessione del quinto

Con la cessione del quinto il TFR è bloccato?

Andiamo con ordine: con l’operazione di prestito tramite cessione del quinto e/o delega di pagamento si vincola il TFR accantonato sino a quel momento in azienda, oltre a quello che maturerà nei mesi successivi, a favore della finanziaria che ha erogato il finanziamento.

Si tratta fondamentalmente di un prestito garantito dal TFR stesso, quindi questo vincolo rimane in vigore fino ad estinzione del prestito in busta paga.

Il dipendente, in linea generale, non ha diritto a chiedere una liquidazione di parte del TFR proprio in virtù del suddetto vincolo.

Una cessione del quinto senza vincolo TFR, molto semplicemente, non esiste.

Posso chiedere un anticipo TFR con cessione del quinto?

I requisiti per procedere con un anticipo sul TFR, anche in assenza della cessione del quinto, sono:

  1. anzianità lavorativa di almeno 8 anni presso la stessa azienda;
  2. puoi chiedere al massimo il 70% della somma accantonata;
  3. puoi richiedere un anticipo una sola volta;
  4. l’anticipo del TFR è possibile solo per spese urgenti, che devono essere documentate (acquisto prima casa, maternità, …); non è da escludere che il datore di lavoro possa concedere al proprio dipendente anche un anticipo TFR per pagare i debiti.

Esistono però alcune condizioni che permettono di procedere con lo svincolo del TFR anche se è in corso una cessione del quinto.

Il presupposto in cui è consentito prelevare quota parte del TFR è che l’importo dello stesso sia maggiore del debito residuo in corso dei due prestiti in busta paga; logicamente si potrà richiedere solo la parte eccedente al debito residuo in corso.

Per procedere è necessaria quella che si chiama liberatoria per anticipo TFR: nel caso in cui questo sia più alto del debito, allora la parte eccedente potrà essere liquidata al dipendente.

Nel caso in cui l’azienda dovesse anticipare una parte del TFR, senza che lo stesso sia eccedente al debito in corso del dipendente, essa ne sarà responsabile nei confronti della finanziaria che ha erogato il prestito in busta paga.

Posso estinguere una cessione del quinto con il TFR?

Potresti essere interessato a sapere che esiste anche la possibilità di chiedere un anticipo TFR per estinzione cessione del quinto.

In realtà non è una soluzione semplice da attuare: il TFR è infatti legato a doppio filo alla cessione del quinto, sia perché il suo importo rappresenta un importante lasciapassare per l’ottenimento del prestito, sia perché come detto funge da garanzia del prestito stesso.

Il vincolo TFR con cessione del quinto però può essere superato se, come visto, il debito è inferiore al TFR accantonato. In questo caso servirà rivolgersi alla compagnia assicurativa e all’azienda stessa, richiedendo un’autorizzazione a procedere con lo svincolo del capitale accantonato per estinguere la cessione del quinto in corso.

Per conoscere l’ammontare del debito residuo della tua cessione del quinto ti basterà fare richiesta di conteggio estintivo e ottenere un documento ufficiale che certifichi l’importo rimanente.

Cessione del quinto TFR licenziamento

A molti dei nostri clienti interessa sapere, dopo aver sottoscritto una cessione del quinto, come funziona in caso di licenziamento.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad un licenziamento per giusta causa, se il dipendente non ha rimborsato tutto il debito residuo di cessione del quinto o delega di pagamento, la ditta dovrà riconoscere all’ente erogante tutto o parte del TFR accantonato sino a quel momento.

Questo potrà essere maggiore o minore del debito residuo:

  • se maggiore, viene liquidato al dipendente l’importo residuo del TFR meno il debito dovuto
  • se minore, spetta al dipendente estinguere il debito rimanente, concordando un piano di rientro con la finanziaria o riattivando la cessione del quinto in caso di nuova occupazione

Dal punto di vista della finanziaria, in caso di licenziamento del dipendente subentra anche la copertura da parte della compagnia assicurativa. Ogni cessione del quinto prevede infatti la sottoscrizione obbligatoria di una polizza rischio impiego/vita.

Ovviamente la compagnia assicurativa può a sua volta rivalersi sul dipendente, il quale a questo punto diventerà debitore dell’assicurazione.

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360 commenti su “Vincolo TFR con cessione del quinto in corso

  1. Buongiorno. Sono un datore di lavoro e un mio dipendente mesi fa mi ha notificato una cessione del quinto volontaria. Oggi ricevo un pignoramento presso terzi. So che devo fare la dichiarazione e che devo indicare che esiste già una cessione. Il mio problema è: continuo a versare lo stipendio? Ma in che misura?
    Grazie per la risposta

    Rispondi
    • Buongiorno Antonio.
      Se ha ricevuto la notifica ed è definitiva deve trattenere la quota del pignoramento così come descritto nell’atto di pignoramento. Se fosse indicata la trattenuta pari al quinto dello stipendio, il quinto va calcolato non tenendo conto della rata di cessione del quinto. Ad esempio stipendio netto 1000 euro, rata cessione del quinto 200 euro, rata pignoramento calcolata comunque sulla base dei 1000 euro, quindi altri 200 euro. Era questo che voleva sapere?

  2. Salve,sono uno statale con cessione in corso da 3 anni; nel mese di Giugno ho estinto con fondi miei una delega,ma a settembre, ho avuto bisogno di liquidita’. Ho fatto richiesta di una nuova delega; ma sapevo del vincolo di un anno dopo estinzione anticipata,cmq ho provato a chiedere alla banca ibl che mi ha fatto presentare la pratica perche’ era fattibile; secondo loro non era importante l’estinzione anticipata visto che oramai il certificato rilasciato dalla Rts era libero;dopo 45 giorni la mia pratica decennale viene liquidita’ tutto ok,ma dopo 10 giorni mi chiama il tesoro e’ mi dice che non puo’ applicare la trattenuta di 300 euro perche’ si doveva attendere sino a maggio, ho fatto presente che avevo comunicato tutto alla banca ma ha loro non interessa. Di conseguenza, dovro’ vedermela con la banca come restituire l’importo che non ho piu’. Ho chiamato la banca, loro erano a conoscenza della situazione e mi dicevano che dovranno incontrarsi di nuovo con l’ufficio rts perche’ a quanto pare l’errore e’ stato dell’impiegato che non doveva dare l’ok sulla trattenuta perche’ in quel caso loro non avrevvero liquidato la pratica,Cmq io sono stato disponibile sulla volonta’ di voler pagare il prestito mensilmente loro mi hanno detto di stare tranquillo e’ mi hanno fatto elogi sulla mia serieta’ e disponibilita’;ma volevo un parere da parte vostra che siete esperti quale sarebbe la soluzione se non applicano la trattenuta ed io non sono in possesso di tutta la liquidita’??

    Rispondi
    • Buongiorno Dario.
      In questo caso non si può certo dire che sia colpa sua ma della Banca e dell’impiegato visto che la legge parla chiaro. Detto questo ritengo che la cosa sia risolvibile. Probabilmente dovrà iniziare a pagare le rate in modo differente, ad esempio tramite rid o bollettini, per poi riprendere i pagamenti regolarmente da busta paga. Penso che la Banca possa optare per una soluzione di questo tipo.
      Ad ogni modo ci tenga aggiornati.
      Saluti.

  3. Buonasera, sono un militare dipendente statale. Ho in corso una cessione del quinto e una delega quindi due trattenute sullo stipendio. Andro’ in pensione a febbraio 2016. La cessione dovrebbe transitare sulla pensione che mi eroghera’ lINPS e la delaga invece che trattamento subira’. La liquidazione nel mio caso la prendero’ dopo un anno dal congedo. Cosa succedera’? Potro’ pagare direttamente (a rate) la finanziaria che ha la delega o no? Grazie per la cortese risposta.
    Daniele

    Rispondi
    • Buongiorno Daniele.
      Le trattenute verranno spostate entrambe sulla pensione. Molti pensionati ex dipendenti statali hanno due trattenute, cosa non permessa, ma che accade quando queste siano state fatte prima di andare in pensione.
      Saluti.

    • Buongiorno Antonio.
      Una volta rilasciata è difficile che a distanza di nove anni la finanziaria la emetta nuovamente. Ma davvero Le hanno chiesto la liberatoria di un finanziamento di nove anni fa?

    • Buongiorno Enrico.
      Anche in Cassa integrazione si procede con il pagamento della cessione del quinto. Se avviene una riduzione di stipendio di almeno un terzo l’azienda può adeguare la rata della cessione al nuovo quinto dello stipendio. Il finanziamento sarà poi prolungato nel tempo. In caso di riduzione dello stipendio del 50% l’azienda può chiedere la sospensione delle rate.
      Saluti.

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