Vincolo TFR con cessione del quinto in corso

Si parla di vincolo TFR con cessione del quinto in corso per indicare l’impossibilità, a determinate condizioni, di richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto accantonato.

Prelevare il TFR se si ha in corso una cessione del quinto di stipendio o delega di pagamento, infatti, è possibile solo se l’accantonamento supera il debito residuo dei prestiti in corso in busta paga.

In alcuni casi, inoltre, è possibile prelevare il TFR stesso per estinguere una cessione del quinto in corso.

Scendiamo più nel dettaglio e scopriamo i vincoli che regolano il rapporto tra TFR e una cessione del quinto. Se vuoi saperne di più su questo prodotto di finanziamento, contattaci:

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Vincolo TFR con cessione del quinto

Con la cessione del quinto il TFR è bloccato?

Andiamo con ordine: con l’operazione di prestito tramite cessione del quinto e/o delega di pagamento si vincola il TFR accantonato sino a quel momento in azienda, oltre a quello che maturerà nei mesi successivi, a favore della finanziaria che ha erogato il finanziamento.

Si tratta fondamentalmente di un prestito garantito dal TFR stesso, quindi questo vincolo rimane in vigore fino ad estinzione del prestito in busta paga.

Il dipendente, in linea generale, non ha diritto a chiedere una liquidazione di parte del TFR proprio in virtù del suddetto vincolo.

Una cessione del quinto senza vincolo TFR, molto semplicemente, non esiste.

Posso chiedere un anticipo TFR con cessione del quinto?

I requisiti per procedere con un anticipo sul TFR, anche in assenza della cessione del quinto, sono:

  1. anzianità lavorativa di almeno 8 anni presso la stessa azienda;
  2. puoi chiedere al massimo il 70% della somma accantonata;
  3. puoi richiedere un anticipo una sola volta;
  4. l’anticipo del TFR è possibile solo per spese urgenti, che devono essere documentate (acquisto prima casa, maternità, …); non è da escludere che il datore di lavoro possa concedere al proprio dipendente anche un anticipo TFR per pagare i debiti.

Esistono però alcune condizioni che permettono di procedere con lo svincolo del TFR anche se è in corso una cessione del quinto.

Il presupposto in cui è consentito prelevare quota parte del TFR è che l’importo dello stesso sia maggiore del debito residuo in corso dei due prestiti in busta paga; logicamente si potrà richiedere solo la parte eccedente al debito residuo in corso.

Per procedere è necessaria quella che si chiama liberatoria per anticipo TFR: nel caso in cui questo sia più alto del debito, allora la parte eccedente potrà essere liquidata al dipendente.

Nel caso in cui l’azienda dovesse anticipare una parte del TFR, senza che lo stesso sia eccedente al debito in corso del dipendente, essa ne sarà responsabile nei confronti della finanziaria che ha erogato il prestito in busta paga.

Posso estinguere una cessione del quinto con il TFR?

Potresti essere interessato a sapere che esiste anche la possibilità di chiedere un anticipo TFR per estinzione cessione del quinto.

In realtà non è una soluzione semplice da attuare: il TFR è infatti legato a doppio filo alla cessione del quinto, sia perché il suo importo rappresenta un importante lasciapassare per l’ottenimento del prestito, sia perché come detto funge da garanzia del prestito stesso.

Il vincolo TFR con cessione del quinto però può essere superato se, come visto, il debito è inferiore al TFR accantonato. In questo caso servirà rivolgersi alla compagnia assicurativa e all’azienda stessa, richiedendo un’autorizzazione a procedere con lo svincolo del capitale accantonato per estinguere la cessione del quinto in corso.

Per conoscere l’ammontare del debito residuo della tua cessione del quinto ti basterà fare richiesta di conteggio estintivo e ottenere un documento ufficiale che certifichi l’importo rimanente.

Cessione del quinto TFR licenziamento

A molti dei nostri clienti interessa sapere, dopo aver sottoscritto una cessione del quinto, come funziona in caso di licenziamento.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad un licenziamento per giusta causa, se il dipendente non ha rimborsato tutto il debito residuo di cessione del quinto o delega di pagamento, la ditta dovrà riconoscere all’ente erogante tutto o parte del TFR accantonato sino a quel momento.

Questo potrà essere maggiore o minore del debito residuo:

  • se maggiore, viene liquidato al dipendente l’importo residuo del TFR meno il debito dovuto
  • se minore, spetta al dipendente estinguere il debito rimanente, concordando un piano di rientro con la finanziaria o riattivando la cessione del quinto in caso di nuova occupazione

Dal punto di vista della finanziaria, in caso di licenziamento del dipendente subentra anche la copertura da parte della compagnia assicurativa. Ogni cessione del quinto prevede infatti la sottoscrizione obbligatoria di una polizza rischio impiego/vita.

Ovviamente la compagnia assicurativa può a sua volta rivalersi sul dipendente, il quale a questo punto diventerà debitore dell’assicurazione.

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358 commenti su “Vincolo TFR con cessione del quinto in corso

    • Simone buongiorno,
      no, se il TFR è sufficiente a coprire il debito di cessione del quinto e delega, verrà utilizzato per estinguere anticipatamente i due finanziamenti.

  1. Ho un finanziamento con cessione del 5 inizio un lavoro a settembre ed attualmente si trattengono 2annj di TFR XRO NON SALDO IL DEBITO. A SETTEMBRE INIZIO NUOVA DITTA.COSA SUCCEDE SI TENGONO IL TFR.POI FANNO CONTEGGI XIL SALDO NUOVA. DITTA.NON DOVREI AVERE PROBLEMI CON FINANZIARIA ..

    Rispondi
    • Ivan buongiorno,
      verrà trattenuto il TFR e con questa somma estinto parte del debito della cessione del quinto. Iniziato il nuovo lavoro, dovrebbe comunicare alla finanziaria i dati della nuova azienda così provvederanno alla notifica del saldo ancora dovuto e successivamente riprenderà i regolari pagamenti mensili fino a estinzione totale del debito.

    • Carmelo buongiorno,
      per rispondere alla sua domanda dovremmo verificare alcuni aspetti legati al suo reddito. Dovrebbe mettersi in contatto con i nostri consulenti, riceverà un preventivo gratuito e senza impegno.

  2. tramte un pignoramento presso terzi ho pignorato il TFR di un lavoratore licenziato. Il datore di lavoro nella dichiarazione di terzo ha precisato l’esistenza di un altro pignoramento del TFR assegnato nel 2019 ed una cessione del quinto con dichiarazione di vincolo oltre un debito riconosciuto del lavoratore al datore di lavoro ( strumentale??)
    Vorrei conoscere il rapporto tra il mio pignoramento giudiziario e gli altri tre di cui uno giudiziario e gli altri due volontqri (strumentali al primo e secondo pignoramento giudiziale).

    Rispondi
    • Maura buongiorno,
      non mi è chiara la sua domanda. Se ho ben capito, oltre alla cessione del quinto, ha in essere un pignoramento e due in coda (in attesa dell’estinzione del pignoramento sulla busta paga), giusto?

    • effettivamente il terzo datore di lavoro ha chiarito come vi sia ancora da pagare il residuo debito del primo pignoramento del 2019 oltre un credito con vincolo di cessione del quinto a finanziaria ( senza darmi alcuna prova dello stesso)nonchè un prestito personale fatto al lavoratore a Gennaio 23. Va precisato come il precedente pignoramento del 2019 abbia già ottenuto dal G.E. l’assegnazione (dal 2019 tuttavia è stato pagato il quinto di stipendio dal Maggio 2019 al Maggio 2023; somma che dovrà essere decurtato dal quinto di TFR debendo). Tramite una richiesta di integrazione fatta al del terzo pignorato sono in attesa di conoscere a quanto ammonti ancora il debito da sanare per questo primo pignoramento del 2019. Ciò che vorrei sapere è se il credito volontario stipulato dal debitore con vincolo del quinto (comunque non provato) fatto alla finanziaria possa prevaricare il mio credito richiesto con rituale pignoramento giudiziario ( tale credito con vincolo potrebbe essere soddisfatto su tutto il TFR ??anche residuo al quinto dei pignoramenti giudiziali e, quindi, potrebbe essere liquidato sul residuo TFR sia pur nella misura del quinto??). Infine Il prestito volontario fatto a Gennaio dal Terzo al dipendente, di cui non è data alcuna prova, può essere trattenuto sic et simpliciter dal terzo a svantaggio del mio credito giudiziale??Secondo me il terzo dovrebbe ottenere un titolo esecutivo ed azionarlo come ho fatto io. RingraziandoVi anticipatamente porgo i miei migliori saluti F.to Comitini Maura

    • Maura buongiorno,
      quindi lei è la creditrice e il Giudice ha autorizzato il pignoramento del quinto a saldo del debito. Il debitore, avendo già in essere un pignoramento e un quinto volontario, non sta rientrando della somma dovuta e pertanto si chiede il motivo? Se questa è la domanda, la risposta è che essendo successivo ai due precedenti già in atto, il suo pignoramento inizierà quando si estinguerà quello in essere (pignoramento del 2019).

  3. Buongiorno io ho una cessione del quinto di 20 mila più o meno e ho il tfr di 18 mila , io sono stata in maternità adesso a 11 mesi il bimbo, come faccio a chiedere 3 mila euro? , avevo chiesto alla banca che mi hanno fatto la cessione però da 1 anno aspetto la risposta se mi da o no e ne ancora oggi non mi hanno risposto !! Grazie se mi risponde

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    • Anda buongiorno,
      ipotizzo che la risposta sia no visto che i tempi di valutazione di un prestito personale sono pressoché immediati. A livello di cessione del quinto potremmo valutare il rinnovo, ma per prima cosa bisognerà verificare se decorsi i 2/5 della durata.

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