Si parla di vincolo TFR con cessione del quinto in corso per indicare l’impossibilità, a determinate condizioni, di richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto accantonato.
Prelevare il TFR se si ha in corso una cessione del quinto di stipendio o delega di pagamento, infatti, è possibile solo se l’accantonamento supera il debito residuo dei prestiti in corso in busta paga.
In alcuni casi, inoltre, è possibile prelevare il TFR stesso per estinguere una cessione del quinto in corso.
Scendiamo più nel dettaglio e scopriamo i vincoli che regolano il rapporto tra TFR e una cessione del quinto. Se vuoi saperne di più su questo prodotto di finanziamento, contattaci:
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Vincolo TFR con cessione del quinto
Con la cessione del quinto il TFR è bloccato?
Andiamo con ordine: con l’operazione di prestito tramite cessione del quinto e/o delega di pagamento si vincola il TFR accantonato sino a quel momento in azienda, oltre a quello che maturerà nei mesi successivi, a favore della finanziaria che ha erogato il finanziamento.
Si tratta fondamentalmente di un prestito garantito dal TFR stesso, quindi questo vincolo rimane in vigore fino ad estinzione del prestito in busta paga.
Il dipendente, in linea generale, non ha diritto a chiedere una liquidazione di parte del TFR proprio in virtù del suddetto vincolo.
Una cessione del quinto senza vincolo TFR, molto semplicemente, non esiste.
Posso chiedere un anticipo TFR con cessione del quinto?
I requisiti per procedere con un anticipo sul TFR, anche in assenza della cessione del quinto, sono:
- anzianità lavorativa di almeno 8 anni presso la stessa azienda;
- puoi chiedere al massimo il 70% della somma accantonata;
- puoi richiedere un anticipo una sola volta;
- l’anticipo del TFR è possibile solo per spese urgenti, che devono essere documentate (acquisto prima casa, maternità, …); non è da escludere che il datore di lavoro possa concedere al proprio dipendente anche un anticipo TFR per pagare i debiti.
Esistono però alcune condizioni che permettono di procedere con lo svincolo del TFR anche se è in corso una cessione del quinto.
Il presupposto in cui è consentito prelevare quota parte del TFR è che l’importo dello stesso sia maggiore del debito residuo in corso dei due prestiti in busta paga; logicamente si potrà richiedere solo la parte eccedente al debito residuo in corso.
Per procedere è necessaria quella che si chiama liberatoria per anticipo TFR: nel caso in cui questo sia più alto del debito, allora la parte eccedente potrà essere liquidata al dipendente.
Nel caso in cui l’azienda dovesse anticipare una parte del TFR, senza che lo stesso sia eccedente al debito in corso del dipendente, essa ne sarà responsabile nei confronti della finanziaria che ha erogato il prestito in busta paga.
Posso estinguere una cessione del quinto con il TFR?
Potresti essere interessato a sapere che esiste anche la possibilità di chiedere un anticipo TFR per estinzione cessione del quinto.
In realtà non è una soluzione semplice da attuare: il TFR è infatti legato a doppio filo alla cessione del quinto, sia perché il suo importo rappresenta un importante lasciapassare per l’ottenimento del prestito, sia perché come detto funge da garanzia del prestito stesso.
Il vincolo TFR con cessione del quinto però può essere superato se, come visto, il debito è inferiore al TFR accantonato. In questo caso servirà rivolgersi alla compagnia assicurativa e all’azienda stessa, richiedendo un’autorizzazione a procedere con lo svincolo del capitale accantonato per estinguere la cessione del quinto in corso.
Per conoscere l’ammontare del debito residuo della tua cessione del quinto ti basterà fare richiesta di conteggio estintivo e ottenere un documento ufficiale che certifichi l’importo rimanente.
Cessione del quinto TFR licenziamento
A molti dei nostri clienti interessa sapere, dopo aver sottoscritto una cessione del quinto, come funziona in caso di licenziamento.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad un licenziamento per giusta causa, se il dipendente non ha rimborsato tutto il debito residuo di cessione del quinto o delega di pagamento, la ditta dovrà riconoscere all’ente erogante tutto o parte del TFR accantonato sino a quel momento.
Questo potrà essere maggiore o minore del debito residuo:
- se maggiore, viene liquidato al dipendente l’importo residuo del TFR meno il debito dovuto
- se minore, spetta al dipendente estinguere il debito rimanente, concordando un piano di rientro con la finanziaria o riattivando la cessione del quinto in caso di nuova occupazione
Dal punto di vista della finanziaria, in caso di licenziamento del dipendente subentra anche la copertura da parte della compagnia assicurativa. Ogni cessione del quinto prevede infatti la sottoscrizione obbligatoria di una polizza rischio impiego/vita.
Ovviamente la compagnia assicurativa può a sua volta rivalersi sul dipendente, il quale a questo punto diventerà debitore dell’assicurazione.
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l’azienda dove lavoravo è fallita! avevo la trattenuta del v dello stipendio,ma sono stato assunto da un’altra azienda e continuo a pagare! perché il curatore fallimentare,non autorizza l’inps a pagare! visto che quello che dovrei ricevere e di gran parte superiore a quello che devo? addirittura la finanziaria ha compilato il modello sr 131 di cui specifica che devo 9000 ma ne dovrei avere 34000.
Buongiorno Paolo.
Scusi ma non avevamo ricevuto il Suo commento.
ha poi risolto?
Sono un appuntato dei carabinieri vado in pensione il 31.08.2014, avendo in busta paga un pignoramento ed una cessione del quinto, il tfr mi viene consegnato. grazie
Nel suo caso la questione è diversa rispetto a quella di un dipendente privato, poichè lo stato NON vincola il TFR.
Buongiorno Pietro.
Generalmente il tfr copre il finanziamento e la parte rimanente della cessione e del pignoramento passano sulla pensione.
Saluti.
Ero dipendente di una azienda privata.Nel 2007 contrassi con una finanziaria la cessione del 5°in 120 mesi con garanzia del TFR.Nel 2009 mi sono dimesso,ho chiesto con decreto ingiuntivo il TFR al mio ex datore di lavoro e mi è stato dato.Ora la finanziaria vuole le restanti rate ,circa 25.000 euro.Chi li deve pagare,io o il mio ex datore di lavoro?E’ stata una loro leggerezza averlo dato a me..Quel denaro è servito a comprarmi una casa.Cosa devo fare,non ho liquidità per darglieli.Da pensionato nel 2009 ho contratto una nuova cessione del 5° in 120 rate.
Grazie.
Giovanni
Buongiorno Giovanni.
Purtroppo non abbiamo ricevuto il suo commento.
Ha poi risolto?
SALVE VOLEVO SAPERE UN INFORMAZIONE IO HO DEI FINANZIAMENTI CHE NON HO POTUTO PAGARE PIU PER MOTIVI DI SALUTE DI MIA FIGLIA ADESSO LA DITTA DOVE LAVORAVO DAL 15 MAGGIO NON CE PIU MA IL TFR MI SPETTA IO ANCORA NON CIO IL 5 DELLO STIPENDIO E NESSUN VINCOLO. I FINANZIAMENTI A CIRCA 2 ANNI MA ADESSO LORO POSSONO INTERVENIRE. IO ADESSO LAVORO CON UN ALTRA DITTA CON CONTRATTO NUOVO .
Buongiorno Giovanni.
Ha poirisolto?
Buongiorno, avrei bisogno di un informazione: ho una cessione del 5° per di durata 120 mesi (di cui 28 rate pagate).
Il debito residuo è ca. 27500 euro. Al tempo della stipula furono vincolati sia TFR che Fondo Pensione. La somma giacente ora a garanzia del debito è: TFR ca. 28600 euro, Fondo ca. 25000 euro. Ho chiesto lo svincolo di 5000 euro sul Fondo per avere una anticipazione come previsto da contratto. Ho fornito la documentazione richiesta ma dopo un mese nessuna risposta e (per chi conosce IBL Banca è noto) non esiste nessun referente da contattare in merito. Esiste un tempo massimo entro il quale devono dare un esito (svincolo)?
Buongiorno Massimo.
ha poi risolto?