Iscrizione CRIF senza preavviso: è illegittima

Una segnalazione CRIF senza preavviso è legale? Oggi analizzeremo quali sono le conseguenze del mancato preavviso dell’iscrizione al CRIF e, soprattutto, cosa può fare il cittadino. Perché sì, l’iscrizione al CRIF senza preavviso è illegittima e quindi, se hai scoperto di essere nel database dei cattivi pagatori senza aver ricevuto alcun avviso, puoi ancora fare ricorso.

Scendiamo più nel dettaglio.

Iscrizione CRIF senza preavviso: cosa comporta?

Sappiamo che l’iscrizione al CRIF limita notevolmente l’accesso al credito in caso di segnalazioni negative.

Queste ultime, infatti, corrispondono al mancato pagamento (o al pagamento in ritardo) di una o più rate di un finanziamento, sia esso un prestito o un mutuo.

Le conseguenze sono:

  • difficoltà nel ricevere nuovi prestiti o nuovi finanziamenti, a meno che non siano rispettate alcune condizioni (non esistono istituti di credito che non accedano al CRIF per valutare l’affidabilità del richiedente);
  • impossibilità di aprire un conto corrente;
  • impossibilità di avere una carta di credito;
  • difficoltà nel ricevere un blocchetto degli assegni.

Molte persone, però, scoprono di essere state iscritte al CRIF solo nel momento in cui si vedono rifiutare un prestito e ricevono come motivazione proprio la presenza del loro nominativo nel database dei cattivi pagatori.

Come è possibile? Soprattutto: è possibile?

Segnalazione CRIF senza preavviso: è legale?

Come detto, no: servono almeno 15 giorni di preavviso. A fare da storico troviamo la decisione del Giudice del Tribunale di Ortona, la dott.ssa Rita De Donato, che ha emanato un provvedimento d’urgenza sull’esito di un ricorso presentato da un consumatore di Francavilla.

Quest’ultimo, chiedendo un finanziamento per acquistare un’autovettura ha scoperto di essere iscritto al CRIF.

Il fatto – spiega la redazione di Centro Tutela – riguarda un cittadino francavillese che aveva fatto da garante ad un’ex fidanzata per un finanziamento, poi restituito solo in parte. La debitrice, residente in un’altra regione, non ha avvertito l’ex partner della sofferenza del debito da lei contratto e lui si è ritrovato nei registri CRIF senza saperlo.

Il Giudice del Tribunale di Ortona, al quale si è rivolto il consumatore con il sostegno del Codacons Abruzzo, ha presto chiarito la situazione: il ricorrente, in qualità di coobbligato “doveva essere avvisato della situazione che andava delineandosi, in modo da essere messo nelle condizioni di poter far fronte agli obblighi su di esso gravanti”.

La segnalazione è avvenuta tramite la società creditrice in questione con una condotta che il Giudice ha ritenuto in violazione del codice deontologico dei sistemi informativi, nonché del dovere di massima attenzione al quale gli intermediari finanziari sono tenuti secondo le istruzioni della Banca d’Italia e del Garante della Privacy.

Il giudice – riporta ancora il Centro Tutela – attesta che “la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente con la condizione d’insolvenza”.

Iscrizione CRIF senza preavviso: quando è illegittima?

Il provvedimento tuttavia evidenzia altri profili di illegittimità della segnalazione: il fatto che il ricorrente non sia mai stato avvisato dell’atto di messa in mora e che non sia mai stato richiesto il rientro del debito.

Anche in questo caso, secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, non sono state rispettate le procedure delle Centrali di Rischio che impongono l’invio di un preavviso all’interessato con possibilità di iscrizione trascorsi “almeno quindici giorni” dalla spedizione dell’avviso stesso.

L’epilogo – Il Giudice – spiega il Centro Tutela per i cittadini utenti consumatori e piccole aziende – ha ordinato alla società creditrice l’immediata revoca della segnalazione del credito vantato alla CRIF con contestuale cancellazione del nome del consumatore, nonché il pagamento di tutte le spese, evidenziando altresì che il danno complessivo che può essere prodotto da una segnalazione infondata alla CRIF non può essere “adeguatamente ristorabile con il solo versamento di una somma in denaro”.

“Il provvedimento” – dichiara infine il vicecoordinatore del Codacons Abruzzo avv. Vittorio Ruggieri“costituisce un baluardo contro la cattiva prassi di utilizzare l’iscrizione alla CRIF come strumento “estorsivo” per ottenere i pagamenti, fissando il principio secondo cui il mancato invio di un preavviso almeno quindici giorni prima della segnalazione da diritto a ottenere un provvedimento per la cancellazione del proprio nome, nonché, a mia modesta opinione, anche al risarcimento dei danni dell’immagine e per violazione del diritto alla privacy, non potendo, una persona segnalata alla CRIF, più accedere ad alcun credito”.

Iscrizione CRIF senza preavviso: cosa può fare il cittadino?

Secondo quanto stabilito nel 2005 dal Garante della Privacy, banche e finanziarie sono tenute a inviare il preavviso al debitore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Ciò significa che l’onere di dimostrare l’avvenuto invio del preavviso grava interamente sull’istituto di credito.

In assenza di questo preavviso, l’iscrizione al CRIF è illegittima ed è possibile chiederne la cancellazione: davanti ad un preavviso, infatti, il debitore avrebbe potuto sanare la propria posizione ed evitare l’iscrizione nel database dei cattivi pagatori.

In un caso simile, il cittadino può fare ricorso d’urgenza al tribunale ed ottenere anche un risarcimento.

Spetterà al giudice accertare la responsabilità dell’istituto di credito e stabilire poi l’entità del risarcimento in base al danno morale e patrimoniale.

Segnalazione CRIF: come capire se è illegittima?

Una segnalazione al CRIF come cattivo pagatore è ritenuta valida se fatta in seguito ad una difficoltà finanziaria durevole. Ciò significa che il debitore deve essere impossibilitato ad assolvere al suo debito.

Nella sentenza del Tribunale di Ortona viene fatto riferimento alle finalità estorsive: capita, infatti, che la segnalazione come cattivo pagatore venga usata dal creditore per spaventare il debitore e farlo pagare.

Ciò, ovviamente, è illegittimo. A tal proposito troviamo una sentenza del Tribunale di Milano (12/03/2015) che specifica come identificare una segnalazione CRIF illegittima:

  • se è passato troppo tempo dall’istituzione in mora;
  • se ci sono stati diversi tentativi di conciliazione da parte del debitore;
  • se il debitore, prima della segnalazione, ha ottenuto un ingente finanziamento da un altro istituto.

Se hai bisogno di supporto per valutare la regolarità della tua posizione al CRIF, i nostri esperti sono a tua disposizione.

In caso di segnalazione illegittima, ti forniremo tutte le informazioni necessarie per regolarizzare la posizione. In caso di segnalazione giustificata, se hai bisogno di un prestito, potremo illustrarti tutte le alternative che il mercato del credito ha da offrirti.

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3 commenti su “Iscrizione CRIF senza preavviso: è illegittima

  1. Sono molto contento nel leggere questo post in quanto mi ritrovo nella medesima situazione di quel signore, ovvero sono stato iscritto alla Crif a mia insaputa perché ho fatto da garante a un mio parente. Tuttavia non so a chi rivolgermi e come fare i primi passi; come posso risolvere il problema?
    Siccome non sono a conoscenza se sono stato iscritto per un ritardo di pagamento oppure per un debito non ancora estinto, vorrei sapere se posso fare subito la domanda per la cancellazione alla Crif oppure devo prima saldare il debito di cui però sono allo scuro…

    Chiunque mi possa aiutare, mi fa cosa gradita.

    Grazie per l’attenzione.

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    • Buongiorno Luigi.
      La prima cosa da fare è chiedere la Sua visura Crif per capire a cosa sia dovuta la segnalazione e poi agire di conseguenza.
      Saluti.

  2. Non mi meraviglia quanto accaduto e sono contenta per il signore di Francavilla che ha risolto il suo problema. Io nel 2012 per rilasciare una fidejussione ho scoperto che dal 2001 ero segnalata alla Crif per una donazione che mi fece mio padre di un immobile,da me mai rivendicato, oggetto di fallimento. L’mmobile non è ancora andato all’asta il fallimento non è chiuso ( in realtà era stata una truffa ben organizzata dal commercialista dell’impresa poi complice il curatore fallimentare e a mio avviso anche i giudici hanno le loro responsabilità ) sta di fatto che a quanto mi è stato riferito il mio nome potrà essere cancellato dopo 5 anni dalla chiusura del fallimento. Non credo stiamo vivendo in un paese civile

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