Anticipo TFS normativa: cosa dice la legge

La normativa sull’anticipo TFS è stata introdotta dal decreto legge 4/2019 insieme al DPCM 51 del 22/04/2020.

I testi di legge stabiliscono tutte le condizioni per l’accesso e le modalità di erogazione e rimborso di questo finanziamento. La successiva circolare INPS rilasciata a novembre 2020 fa ulteriore chiarezza sulle disposizioni contenute nella legge, rendendone più semplice la comprensione.

Scendiamo più nel dettaglio allora e vediamo i contenuti della normativa che regola l’anticipo TFS per gli ex dipendenti pubblici.

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Anticipo TFS normativa: dL 4/2019

Il decreto Legge del 28/01/2019, convertito poi in legge 26 del 28/03/2019 con alcune modificazioni, definisce con chiarezza la possibilità di richiedere un anticipo TFS per alcune categorie di lavoratori dipendenti.

Riportiamo i punti salienti dell’art. 23 del dL 4/2019, denominato proprio Anticipo TFS:

(…) Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell’indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS.

Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’INPS trattiene il relativo importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso (…)

(…) Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell’INPS. (…)

Nei punti successivi viene specificata l’istituzione di un fondo statale a garanzia del finanziamento, che copre l’80% del finanziamento e i relativi interessi:

(…) La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. (…)

Chi può richiedere l’anticipo TFS? Come riportato nel testo del decreto legge, al comma 1 dell’art. 23 vengono definite tutte le categorie idonee:

  • I lavoratori con anzianità contributiva al 1.01.1996 – coloro che hanno versato contributi alle gestioni previdenziali obbligatorie e che accedono alla pensione anticipata (indipendentemente dall’età anagrafica), alla pensione di vecchiaia o che usufruiscono della “Quota 100”.
  • I lavoratori senza anzianità contributiva al 1.01.1996 – coloro che non hanno versato contributi alle gestioni previdenziali obbligatorie e che accedono alla pensione anticipata (indipendentemente dall’età anagrafica), alla pensione anticipata con 64 anni di età e almeno 20 anni di contributi effettivi, alla pensione di vecchiaia (previo rispetto di alcuni requisiti) oppure che usufruiscono della “Quota 100”.

Non possono richiedere invece l’anticipo TFS coloro che termineranno il servizio senza diritto alla pensione, il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco oltre a chi ha usufruito dell’opzione donna.

Anticipo TFS normativa: legge 26/2019

Come detto, il decreto legge è stato convertito in legge 60 giorni dopo la sua emanazione.

Qui sono state apportate alcune modificazioni, la più importante delle quali riguarda l’importo massimo coperto dal fondo di garanzia statale, ossia quello che viene concesso a tasso agevolato.

Nel decreto legge, infatti, troviamo che:

(…) L’importo finanziabile è pari a 30.000 euro ovvero all’importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l’indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell’accordo quadro di cui al medesimo comma. (…)

Nell’allegato al testo della legge, invece, inserito al momento della promulgazione, troviamo la seguente modificazione:

al comma 5, primo periodo, le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «45.000 euro».

Ciò significa che l’importo massimo richiedibile a tasso agevolato è stato elevato a 45.000 euro, dopo una scelta iniziale di fissarlo a 30.000 euro.

Anticipo TFS normativa: DPCM 51 del 22/04/2020

Il DPCM 51 pubblicato nel 2020 ha chiarito ulteriormente alcuni aspetti, soprattutto dal punto di vista operativo.

Ad esempio, l’articolo 5 (Certificazione del diritto all’anticipo TFS) dice:

La domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS è presentata dal richiedente all’ente erogatore. Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall’INPS la domanda è presentata secondo le modalità indicate nell’apposita sezione del sito INPS. La domanda on line può essere presentata direttamente dall’utente ovvero attraverso enti di patronato o intermediari dell’Istituto stesso. Le amministrazioni che erogano direttamente il TFS comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS.

Altrettanto interessante è la questione sulle tempistiche di approvazione:

L’ente erogatore, a seguito della registrazione al portale lavoropubblico.gov e della compilazione dell’apposita rilevazione, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR comunica al richiedente, anche con modalità telematiche: a) la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, oppure il il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e c) l’indicazione dell’indirizzo PEC dell’ente erogatore al quale indirizzare le comunicazioni).

Da qui, l’iter burocratico richiede diversi mesi per essere assolto e portare così al versamento del TFS. Per questo motivo è stata concessa la possibilità di richiedere un anticipo sul TFS, accorciando sensibilmente i tempi come si legge nell’art. 6 (Procedure per la domanda e erogazione dell’anticipo TFS):

(…) La banca, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto di cui all’articolo 7, provvede all’accredito dell’importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS.

La differenza tra le due strade (attendere la liquidazione o richiedere un anticipo) è sensibile. Se cerchi un preventivo gratuito e senza impegno per conoscere i migliori preventivi di anticipo TFS per te, contattaci.

Il DPCM specifica poi, nell’art. 8, anche i casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR, che affrontiamo nel nostro approfondimento dedicato alle situazioni di anticipo TFS negato.

L’art. 15, Accordo quadro, stabilisce tasso di interesse da corrispondere sull’anticipo TFS, termini e modalità di adesione da parte della banca e le modalità di adeguamento del contratto in relazione all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita a i cui oneri in ogni caso rimangono a carico del richiedente. Le uniche modifiche che l’istituto di credito può fare devono essere migliorative per il cliente.

Anticipo TFS normativa: circolare INPS 134 del 25/11/2020

Concludiamo il nostro approfondimento della normativa che regola l’anticipo TFS con la circolare INPS n. 134, pubblicata a novembre 2020.

In essa si chiariscono ulteriormente le modalità operative per l’inoltro della richiesta da parte degli ex dipendenti INPS.

Possono richiedere l’anticipo del TFS non ancora liquidato gli ex dipendenti dell’INPS che cessano o sono cessati dal servizio con diritto a pensione.

Note interessanti per quanto riguarda l’art. 5, che parla del certificato di quantificazione:

Ai fini della quantificazione dell’importo cedibile, il calcolo del TFS/TFR spettante viene effettuato a livello centrale dalla Direzione centrale Risorse umane.

L’importo complessivamente cedibile sarà nettizzato degli eventuali debiti verso l’Istituto, nonché debiti diversi, quali pignoramenti e/o prestiti di finanziarie ecc., escludendoli pertanto dal netto cedibile.

La circolare INPS fa chiarezza inoltre sui casi di prestiti e mutui ancora attivi alla data di cessazione del servizio, specificando all’art. 6 tre diverse modalità per estinguerli:

  1. Rimborso totale del prestito con utilizzo del TFS – a fine servizio l’ammortamento del prestito si interrompe e il debito residuo viene saldato in un’unica rata all’erogazione del TFS spettante. Di conseguenza, ai fini del calcolo della quota cedibile di TFS, si procederà alla nettizzazione dell’intero residuo debito del prestito.
  2. Rimborso mensile del prestito mediante pensione – la rata in questo caso viene scalata dalla pensione, esattamente come prima veniva addebitata in busta paga. Qui l’importo della quota cedibile TFS rimane invariato, perché non si attinge ad esso per saldare il debito ancora aperto.
  3. Rimborso mutui edilizi con utilizzo del TFS – il dipendente può, nell’ultimo mese di servizio, richiedere il rimborso del mutuo attingendo al 60% del totale lordo degli importi spettanti a titolo di TFS (purché vi sia capienza). Ai fini del calcolo della quota cedibile di TFS/TFR, si procederà alla nettizzazione delle predette rate di mutuo che risulteranno scadute.

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La normativa che regola l’anticipo TFS è ampia e definisce con chiarezza tutti gli aspetti collegati, dalle categorie che possono beneficiarne alle modalità di richiesta.

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